Scale e passerelle

Le scale di sicurezza sono costruite e progettate secondo le disposizioni della normativa italiana: D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sulla sicurezza), dove sono ricomprese all'interno dell'Art. 113 “scale”. Per quanto riguarda invece le passerelle, sono normate dall'Art. 130 “andatoie e passerelle”.

L'Art.113 definisce le varie tipologie di scale normate dal T.U.:

  • scale fisse a gradini;
  • scale a pioli;
  • scale semplici portatili;

Le prime, definite spesso anche passerelle o scavalchi, sono destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro e devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. Tutte le parti devono essere dimensionate a regola d'arte; sui lati aperti, devono essere provviste di parapetti o di altra difesa equivalente, mentre nel caso in cui siano delimitate su ambo i lati da murature, queste dovranno essere munite di almeno un corrimano.
Le seconde, sono definite tali quando hanno un'altezza superiore a 5,00 m e sono fissate su pareti o incastellature verticali, o quando hanno un'inclinazione superiore a 75°; in entrambi i casi, a partire da 2,50 m di altezza, devono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La gabbia non deve creare un vuoto interno superiore a 60 cm ed i pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete stessa.
Infine, le terze devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate al loro uso. Se di legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro. I pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4,00 m, deve essere applicato anche un tirante intermedio. Queste devono essere provviste di:

  • dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
  • ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori (quando necessario);

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate in precedenza (lett. A e B del comma 3). Quando l'uso di suddette scale comporti pericolo di sbandamento, devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Oltre quanto indicato sopra, per quanto riguarda le scale portatili composte da più elementi innestati, oltre quanto prescritto dal comma 3 dell'Art. 113, bisogna osservare le seguenti disposizioni (comma 8):

  • lunghezza della scala non superiore ai 15,00 m (salvo particolari esigenze);
  • le scale in opera più lunghe di 8,00 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia;
  • nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
  • durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra la continua vigilanza;

Le condizioni di garanzia e stabilità delle suddette scale è fornita dal datore di lavoro.

Per altri approfondimenti in merito, consultare il D.Lgs. 81/2008 Art. 113.

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