DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, i DPI vanno utilizzati solo quando non è possibile eliminare il rischio.Qualora il datore di lavoro, adottando misure di sicurezza cadute dall’alto mediate sistemi di protezione collettiva, non riesca a garantire la totale sicurezza dei lavoratori, subentra l’obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria. Con questo obbligo, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i dispositivi conformi alla norma di cui al D.Lgs 4 dicembre 1992 n. 475. È da considerarsi DPI non solo la parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero sistema di arresto della caduta, completo di ogni complemento ed accessorio raccordabile ad un punto di ancoraggio.

Obbligo di utilizzo dei D.P.I.

Questi dispositivi, come dal D.P.R. 547/55 art.386, sono obbligatori non solo per lavori in quota o con pericolo di caduta dall’alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili. Infatti in caso di infortunio del lavoratore, esso deve poter essere estratto il più velocemente possibile dal pozzo/cisterna o simile.TIS S.r.l. è in grado di assistere il datore di lavoro o chi per esso, nella miglior soluzione da adottare per evitare le cadute dall’alto permettendo comunque al lavoratore la massima libertà d’azione e di movimento come previsto da normativa vigente.

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